(massima n. 4)
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio di extrapetizione nella decisione del giudice di merito che, in sede di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio per violazione del diritto d'informazione dell'assemblea, ne aveva dichiarato la nullità per violazione delle norme in tema di chiara e precisa redazione del bilancio in forza del collegamento, emergente dalla domanda, tra diritto all'informazione e principio di chiarezza, il quale trova il naturale corollario nelle regole dell'informazione in assemblea).