(massima n. 1)
Il primo comma dell'art. 897 c.c., secondo cui ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune, si riferisce cosģ ai fondi rustici come ai fondi urbani. La prima parte del cpv. dell'art. 897 c.c., secondo cui il fosso interposto tra due fondi si presume appartenente al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, si riferisce non solo alle acque scolaticce normalmente defluenti dai terreni a monte, ma anche agli scoli di acque piovane, di acque di irrigazione, e di acque bianche eventualmente provenienti da edifici.