(massima n. 1)
La rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la violazione del diritto alla prova per avere il giudice di merito omesso — senza il consenso della difesa — di assumere la prova testimoniale alla quale il pubblico ministero aveva rinunciato in dibattimento).