(massima n. 1)
Non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, comma quarto, c.p.p., qualora il giudice ritenga non pił necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell'istruttoria, in quanto tale invito non č altro che una modalitą scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale.