(massima n. 2)
L'inosservanza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, della procedura prevista dall'art. 97, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, può determinare, al più, responsabilità sul piano disciplinare, ma non incide minimamente sulla loro capacità a testimoniare nel processo.