(massima n. 1)
Il mancato rinvio del procedimento di appello, svolgentesi col rito della Camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p., pur in presenza di un impedimento assoluto del difensore, non costituisce causa di nullitą: invero il suddetto procedimento č disciplinato, per espresso richiamo, dall'art. 127 c.p.p. il quale prevede, al comma 3, che il pubblico ministero ed i difensori «sono sentiti se compaiono», escludendo che la presenza del difensore sia obbligatoria.