(massima n. 1)
La norma dell'art. 893 c.c. — per cui, tra l'altro, in materia di distanze per gli alberi che nascono o si piantano lungo le sponde dei canali si osservano i regolamenti o, in mancanza, gli usi locali e, soltanto se gli uni e gli altri nulla dispongono, le regole stabilite nell'art. 892 dello stesso codice — fa indifferentemente riferimento sia ai canali artificiali che a quelli naturali.