(massima n. 1)
In tema di distanze per gli alberi piantati in boschi sul confine con terreni non boschivi, lungo le strade o le sponde dei canali — che siano di proprietà privata — il rinvio all'art. 892 c.c. formulato dall'ultimo comma dell'art. 893 c.c., con riferimento alla maggiore distanza prevista dai regolamenti comunali, deve intendersi esteso alle disposizioni regolamentari di carattere generale in materia di distanze richiamate dal primo comma dell'art. 892 c.c.