(massima n. 1)
Integra il reato di falsitą in scrittura privata, punibile a querela della persona offesa, la formazione della falsa dichiarazione, redatta da un privato ai sensi dell'art. 31 Reg. di polizia veterinaria, nella quale si faccia apparire, come proveniente da un terzo, la attestazione che questi aveva detenuto un capo bovino destinato poi al trasporto. (In motivazione la Corte ha escluso che fosse ravvisabile il reato di falsitą materiale in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all'art. 477 c.p., non essendo la dichiarazione in questione espressione di un pubblico potere di certificazione o autorizzazione).