(massima n. 1)
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, ecc., con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto — purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo così possibile l'avvicinamento dei rami dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni — le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.