(massima n. 1)
Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall'art. 892 c.c., secondo comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalitā per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si č realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.