(massima n. 1)
L'albero il cui tronco — e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura — e le cui branche principali — ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell'albero — non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l'art. 892, primo comma, n. 2 c.c.