(massima n. 1)
È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L'art. 459, comma 3, c.p.p., infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle sue modalità di esercizio.