(massima n. 1)
Nel procedimento per decreto, nel caso in cui il GIP., richiesto dell'emissione del decreto penale di condanna, proceda al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., la relativa sentenza può essere impugnata esclusivamente mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, del codice di rito.