(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato, anche allorché esso si instauri ex art. 458 c.p.p., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, non può essere contestata l'utilizzabilità degli atti che, legalmente compiuti o formati, non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento nel giudizio ordinario, ma lo diventano proprio per la scelta dell'imputato di procedere con il rito abbreviato. È invece possibile contestare l'utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 191 c.p.p. ha, come espressione del principio di legalità, carattere generalissimo e va quindi applicato anche nel giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio vale anche quando il giudizio abbreviato si instauri ex art. 458 c.p.p., e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, atteso che l'art. 458 non contiene alcuna deroga alle norme che disciplinano il giudizio abbreviato).