(massima n. 1)
Nel caso di innesto di riti alternativi nel giudizio immediato, il Gup può rigettare la richiesta senza fissare l'udienza prevista dall'art. 458, comma 2, c.p.p. ogni qual volta la ritenga infondata, in quanto non risulta in alcun modo lesa la possibilità di accesso ai riti alternativi dell'imputato, il quale può reiterare la richiesta al giudice del dibattimento, senza però modificare le richieste istruttorie né trasformare la richiesta di rito abbreviato da condizionata a incondizionata.