(massima n. 1)
La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 16 aprile 2002, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il termine per la richiesta di giudizio abbreviato decorresse dall'ultima notificazione, all'imputato o al suo difensore, rispettivamente del decreto che dispone il giudizio immediato e dell'avviso della data fissata per detto giudizio, non può valere a far rimettere in discussione l'avvenuta decadenza dalla possibilità di avanzare la suindicata richiesta, già verificatasi a cagione dell'intervenuta scadenza, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, del termine in questione, computato secondo la regola all'epoca vigente, che ne fissava la decorrenza con riferimento alla sola data di notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato.