(massima n. 1)
A norma dell'art. 123, comma primo, c.p.p., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti «come se fossero ricevute direttamente dall'autoritą giudiziaria»: espressione, quest'ultima, che il legislatore univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento non solo al giudice, ma anche al pubblico ministero. Pertanto, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, comma primo, stesso codice, deve ritenersi virtualmente notificata al P.M. attraverso la semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato «indirizzato» al P.M., quale autoritą destinataria della relativa consegna. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che si fosse al di fuori delle condizioni stabilite a pena di decadenza dal citato art. 458, comma primo, avendo l'imputato consegnato all'ufficio del direttore penitenziario una busta chiusa, indirizzata al presidente del collegio e risultata contenere, alla sua apertura, richiesta di applicazione del giudizio abbreviato).