(massima n. 1)
In tema di distanze legali, la norma dell'art. 890 c.c. volta a preservare il vicino da ogni possibile danno insito nella destinazione della costruzione, contiene una elencazione meramente esemplificativa sicché la disciplina ivi prevista deve ritenersi applicabile agli immobili destinati ad allevamenti avicunicoli che contenendo un rilevante numero di capi per il loro sfruttamento commerciale producano esalazioni ed altri effetti dannosi per il vicino. Il termine «regolamenti» nella norma richiamata va inteso in senso estensivo comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli particolari ma anche della normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. La norma attribuisce al vicino una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte e quindi la possibilitą di chiedere ai sensi dell'art. 872, comma secondo c.c., la riduzione in pristino indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del codice civile.