(massima n. 2)
L'obbligo di mantenere le tubazioni a distanza di almeno un metro dal confine, fissato dall'art. 889 secondo comma c.c., trova fondamento nella potenziale dannosità di tali opere, se realizzate a distanza inferiore, e, pertanto, non può essere derogato per il fatto che fra i due fondi esista un muro divisorio (sia esso comune, ovvero appartenente ad uno solo dei proprietari confinati o ad un terzo), né per il fatto che le tubazioni medesime, per ubicazione particolare od altri accorgimenti tecnici, non ingenerino un concreto pericolo di danno.