(massima n. 1)
L'art. 887 c.c., che disciplina la costruzione del muro di separazione tra fondi a dislivello, si limita a stabilire la ripartizione delle spese di costruzione e di conservazione del muro stesso, senza imporre al proprietario che costruisce il muro obblighi più ampi di quello, derivante dal principio generale del neminem laedere, di non recare danno o far insorgere pericolo di danno per il vicino, secondo la situazione dei luoghi e la posizione dei fondi finitimi; in particolare, deve escludersi che nella costruzione del muro debba tenersi conto di eventi futuri, collegabili alle iniziative del proprietario del fondo inferiore, le quali, del resto, debbono essere realizzate in armonia con la situazione obiettiva dei luoghi, in essa compreso il muro, cosi come realizzato. (Nella specie la S.C., nel confermare l'impugnata decisione ha ribadito che il proprietario del fondo inferiore, il quale abbia proceduto a lavori di sbancamento del proprio terreno sino a livello inferiore a quello delle fondamenta del muro di confine, non può pretendere il risarcimento dei danni conseguenti al crollo del muro stesso e al dissesto della rampa di accesso all'edificio sottostante).