(massima n. 1)
L'erede, al quale venga lasciato un legato in sostituzione della [legittima] non può esercitare la facoltà di rinunziare al legato e chiedere la [legittima], esercitando l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, qualora, avendo piena conoscenza della disposizione del legato a proprio favore, vi abbia dato volontariamente esecuzione immettendosi nel possesso dei beni che formavano oggetto del legato in sostituzione della legittima. A tal fine, la piena conoscenza da parte dell'erede si presume per effetto della pubblicazione del testamento, a meno che l'erede non fornisca la prova che il notaio abbia omesso di comunicare l'esistenza del testamento, a norma dell'art. 623 c.c.