(massima n. 1)
Il potere attribuito ex art. 551 c.c. ad un legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima di conseguire la quota dei beni ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione, anziché di conservare il legato, postula l'assolvimento dell'onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la natura di «facoltà» del relativo potere di scelta e della rinunzia (art. 650 c.c.), non è ipotizzabile una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese (salva la assoggettabilità a decadenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 650 c.c. di esperimento dell'actio interrogatoria da parte di un terzo). Ne consegue che, qualora l'azione di riduzione sia stata esercitata dal detto legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura della successione, la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l'assolvimento dell'onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell'azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda.