(massima n. 1)
Per l'impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l'impugnazione delle sentenze dibattimentali dall'art. 585 c.p.p., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d), del secondo comma del suddetto articolo. (La Cassazione ha ritenuto che l'applicabilitą alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall'art. 585 c.p.p., all'art. 544 stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall'art. 442, primo comma, c.p.p., «agli artt. 529 ss.», tra i quali č compreso l'art. 544, al quale fa riferimento appunto l'art. 585 c.p.p.).