(massima n. 1)
Il muro comune divisorio può essere sopraelevato — anche abbattendo una preesistente rete metallica — senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c.