(massima n. 1)
La sopraelevazione di una costruzione unita ad un'altra, pur avendo in comune il muro divisorio, non è disciplinata dall'art. 885 c.c., ma soggiace ai limiti del regolamento locale, anche se, nel caso di distanza inderogabile dal confine, ne deriva una costruzione secondo una linea spezzata, non consentita dalle norme sulle distanze stabilite dal c.c. che impongono di allineare la costruzione al piano sottostante; né può invocarsi il principio della prevenzione, anche a volerlo ritenere applicabile su terreno già edificato.