(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, non sussiste incompatibilitą per il giudice il quale, nel corso della udienza preliminare celebrata prima dell'avvio del rito speciale, abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertą personale dell'imputato. (In motivazione la corte, richiamando il principio secondo cui gli atti in precedenza compiuti possono assumere valore pregiudicante solo riguardo a fasi diverse e successive del procedimento, ha ritenuto sussistere continuitą di fase quando l'udienza preliminare assume, su richiesta dell'imputato, la pił ampia natura cognitiva propria del giudizio abbreviato).