(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 833 (rectius: 883 - N.d.R.) c.c., che condiziona la liceitą della demolizione di un edificio sostenuto da muro comune all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino, si applica per analogia anche al caso di due edifici privi di muro comune, perché costruiti in aderenza, quando la tecnica costruttiva sia stata tale che l'uno svolge funzione di sostegno e appoggio all'altro.