(massima n. 1)
Il principio per cui rinunzia richiede forma scritta ad substantiam solo quando abbia come oggetto immediato i diritti reali immobiliari indicati nell'art. 1350 c.c., è estraneo all'ipotesi di rinunzia ad un legato in sostituzione della legittima allorché il contenuto del legato medesimo abbia il carattere meramente obbligatorio di liberazione del legatario da una prestazione dovuta nei confronti del testatore (c.d. remissio mortis causa). Ciò non toglie – peraltro – che la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell'apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell'intento abdicativo del diritto.