(massima n. 2)
In tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., l'attitudine delle stesse a riscontrarsi le une con le altre, al fine della loro valutabilità come piena prova a carico dell'imputato, richiede che trattisi di dichiarazioni realmente autonome, nel senso che non si siano reciprocamente condizionate, e che le stesse siano, inoltre, munite di un elevato grado di intrinseca attendibilità, che ne garantisca, la convergenza effettiva, puntuale e specifica. Esse, quindi, pur non dovendo essere completamente sovrapponibili, devono però essere realmente concordanti, in modo da permettere la verifica della loro piena affidabilità relativamente al fatto attribuito all'imputato ed alla di lui penale responsabilità.