(massima n. 1)
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado d'appello (art. 428, commi 2 e 8, c.p.p.), č quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, dell'art. 544, comma 3, c.p.p.