(massima n. 1)
In tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 c.p.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistente il requisito della «comunicazione con più persone» in una lettera inviata dal presidente di un Tribunale ad un presidente della Corte di appello — nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale — la quale, ancorché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura «riservata personale» conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto).