(massima n. 1)
La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c., è rilevabile d'ufficio, senza necessità di eccezione della controparte, né il comportamento processuale di quest'ultima, nel quale non sia ravvisabile una volontà negoziale, può esser idoneo ad attribuire al legatario il preteso diritto alla riduzione, pur se mancante degli elementi costitutivi.