(massima n. 1)
Il Gup non è legittimato, sua sponte, a modificare l'imputazione o a contestare un fatto ritenuto diverso, spettando tale potere esclusivamente al P.M. di udienza, preposto per legge all'esercizio dell'azione penale. Ciò, però, non toglie che il Gup, come del resto qualsiasi giudice di merito, possa dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica più favorevole all'imputato, senza ledere i diritti della difesa, entro i limiti della sua competenza.