(massima n. 1)
La presunzione di cui all'art. 880 c.c., č invocabile ogni qual volta un'unica struttura divisoria separi entitā fondiarie finitime appartenenti a proprietari diversi; pertanto essa ricorre, per il solo fatto che tale struttura assolva in concreto alla funzione di distinguere e dividere proprietā limitrofe, mentre non rileva, agli stessi fini, che essa abbia origine naturale o sia dovuta all'opera dell'uomo.