(massima n. 1)
L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, indicato dall'art. 420 quater comma 1 c.p.p., sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'invaliditā dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato sul presupposto che non sussistesse l'ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di natura cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti).