(massima n. 1)
La comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Ne deriva che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace depositata nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 544, comma secondo, c.p.p., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), c.p.p..