(massima n. 1)
La eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni, di cui al secondo comma dell'art. 879 c.c., opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che la nozione di tale categoria di beni ha nell'ordinamento, in quanto sono demaniali o soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da diritto pubblico di godimento al fine della circolazione, parimenti soggetto al regime della demanialitā. Conseguentemente, tale deroga non č riferibile alle costruzioni che si fanno a confine di piazze o vie pubbliche di fatto, comprendendosi in questa nozione anche quei terreni di cui la destinazione a suolo di piazza o via pubblica č prevista espressamente, o č anche soltanto implicitamente desumibile, da uno strumento urbanistico al proposito non attuato, mediante esplicazione della prescritta attivitā tecnico-giuridica da parte dell'ente pubblico territoriale competente.