(massima n. 1)
Le disposizioni di legge e regolamentari tra le quali, fra l'altro, il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, cui rinvia l'art. 879, comma secondo, c.c. per il caso delle costruzioni Ģin confine con le piazze e le vie pubblicheģ, non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietā, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale; pertanto, ove l'Amministrazione pubblica a tutela del bene demaniale abbia esperito i rimedi ordinari a tutela della proprietā, č da ritenersi insussistente un diritto soggettivo suscettibile di dar luogo a tutela ripristinatoria.