(massima n. 1)
L'art. 2, primo comma, legge 23 dicembre 1986, n. 898 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta che “l'esposizione di dati o notizie falsi” è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie; ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall'art. 483 c.p., sussistendo concorso apparente di norme, ai sensi dell'art. 15 c.p., in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 c.p. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all'art. 2 della legge citata, sicché quest'ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.