(massima n. 1)
Il muro di cinta, non considerabile ai fini delle distanze legali secondo la regola dettata dall'art. 878 c.c., si caratterizza rispetto al muro di fabbrica per la sua prevalente destinazione alla protezione da possibili invadenze di estranei e quindi alla delimitazione delle proprietà e solo in via secondaria può assolvere alla funzione di contenimento e di sostegno quando i fondi confinanti si trovino a dislivello.