(massima n. 1)
In materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltą di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell'azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontą di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. (Omissis).