(massima n. 1)
In tema di archiviazione, in caso di revoca della richiesta avanzata dal pubblico ministero ad opera del procuratore generale avocante, non viene meno il potere del giudice delle indagini preliminari di disporre, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, l'espletamento di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4 c.p.p., attraverso la fissazione del termine indispensabile per il compimento delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso che l'esercizio del potere di revoca possa espropriare il giudice, ritualmente investito, del corrispondente potere decisorio).