(massima n. 1)
In caso di estromissione da parte del giudice di primo grado dell'obbligato solidale a titolo autonomo, l'attore che non abbia proposto appello nei suoi confronti non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di appello essendo la questione anzidetta coperta da giudicato.