(massima n. 2)
In relazione al reato di cui all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 (tutela delle zone di particolare interesse ambientale) non è applicabile l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) trattandosi di fattispecie che — a differenza di quella oggetto dell'art. 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) — non costituisce un reato di danno bensì di pericolo, che siano compiuti interventi in aree vincolate senza autorizzazione, a prescindere dall'esistenza di conseguenti alterazioni permanenti.