(massima n. 1)
Il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilitā degli atti di indagine successivi, decorre in modo autonomo per ciascun indagato, dalla data in cui il nome č effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non da quella in cui la notizia di reato č iscritta con riferimento ad un atto di indagine senza la contestuale indicazione dell'indagato.