(massima n. 1)
Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere per uno dei delitti previsti dall'art. 407 comma secondo c.p.p. che abbia scelto di sottoporsi ad un programma di recupero, la concedibilitā di misure alternative alla detenzione non č vietata ma č sempre subordinata alla valutazione dell'esistenza delle ordinarie esigenze cautelari secondo i criteri fissati dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. ed all'accertamento che tali esigenze non possano che essere soddisfatte solo con la misura della custodia in carcere.