(massima n. 1)
A caratterizzare l'istituto del legato in sostituzione di legittima non è necessario che la disposizione testamentaria faccia menzione dell'alternativa che si offre al legittimario, giacché tale diritto-potere trae origine direttamente dalla legge. È, invece, sufficiente che sia dimostrata l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati. Tale accertamento, risolvendosi in un'indagine e in un apprezzamento dei fatti, è, per sua natura, demandato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se coerentemente motivato senza errori di diritto o logici.