(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma di cui all'art. 405, comma primo bis, c.p.p., trova applicazione nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneitą degli elementi di prova raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo (annullamento destinato a precludere l'esercizio dell'azione penale), non invece allorquando il sindacato di legittimitą verta sulla sufficienza o sulla congruitą logica dell'argomentazione in materia di indizi.