(massima n. 1)
L'interesse dell'indagato a coltivare il ricorso per cassazione, nonostante la misura cautelare personale impugnata sia stata revocata o abbia perso efficacia, può permanere in concreto, in relazione alla disposizione dell'art. 405, comma primo bis, c.p.p., in quanto la decisione della Corte di cassazione in ordine all'insussistenza del quadro indiziario condiziona, se non seguita da un'ulteriore attività di acquisizione probatoria, la scelta del P.M. di iniziare o meno l'azione penale. (In motivazione la S.C. ha osservato che al di fuori dei casi in cui la verifica investa direttamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza — ad es., nelle ipotesi della pronuncia che rigetti il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del tribunale in sede di riesame o di appello cautelare, che abbia revocato la misura coercitiva applicata dal G.i.p., ovvero della sentenza di annullamento senza rinvio dell'ordinanza coercitiva impugnata con ricorso per saltum in cassazione — deve escludersi l'operatività del meccanismo di cui all'art. 405, comma primo bis, c.p.p., in quanto la Cassazione non interviene sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza).